
Concordato semplificato di gruppo, stop in assenza di buona fede
Inaccettabile la proposta formulata ai creditori in particolare quella nei confronti dell’erario che prevedeva il soddisfacimento soltanto del 9% di quanto dovuto
Nella composizione negoziata della crisi, le trattative non possono ritenersi svolte in buona fede se all’erario viene proposto di subire uno stralcio superiore al 90% della propria posizione creditoria e accettare il rimborso rateale di quanto residua in 15 anni ovvero in un arco temporale talmente lungo da rendere impossibile qualunque previsione.