Risoluzione per mutuo dissenso, Registro in misura proporzionale

È un’ipotesi diversa rispetto alla risoluzione giudiziale, che ha quale presupposto un vizio di funzionamento del rapporto e non la concorde volontà delle parti

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 32217 dell’11 dicembre 2025, ha stabilito che il contratto che viene risolto per mutuo dissenso ha l’effetto di annullare retroattivamente il contratto originario: ne deriva un nuovo negozio giuridico, di tipo solutorio, che deve essere assoggettato a tassazione proporzionale (3%), giusto il disposto dell’articolo 28 del Dpr n. 131/1986, senza che rilevi l'effettivo arricchimento, atteso che si configura un nuovo contratto risolutivo con effetti restitutori.

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