Attività di interesse pubblico, esenzione Iva in assenza di frode

Le attività esenti devono essere interpretate restrittivamente, derogando al principio generale per cui ogni servizio reso da un soggetto passivo è interessato all’imposta sul valore aggiunto

La Corte Ue, con la sentenza del 22 gennaio 2026, resa nelle cause C-379 e 380/2024, ha chiarito che la direttiva Iva deroga ad una normativa nazionale secondo la quale prestazioni di servizi effettuate da un’associazione autonoma di persone non possono essere qualificate come di servizi “direttamente necessari”, qualora tali prestazioni siano necessarie all’attività esente Iva esercitata da tali persone, ma non siano esclusivamente connesse a detta attività in ragione della loro natura generale.

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