Tassazione dei crediti edilizi nel lavoro autonomo: nuovo principio di onnicomprensività
Dal 2024 il differenziale tra valore nominale e costo d'acquisto dei bonus edilizi concorre alla formazione del reddito professionale e della base imponibile IRAP, restando invece irrilevante per i crediti acquisiti prima della riforma

Con la risposta n. 6 del 16 gennaio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per effetto della riforma del reddito di lavoro autonomo operata dal D.Lgs. n. 192/2024, il differenziale positivo derivante dall'acquisto e dal successivo utilizzo in compensazione di crediti d'imposta (bonus edilizi) rientra nel reddito professionale a partire dal periodo d'imposta 2024.