Imposta di Registro: riscossione con prescrizione decennale
La suprema Corte conferma il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale i crediti erariali, salvo diversa previsione di legge, si prescrivono in dieci anni

In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l'avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione previsto dall'articolo 78 del Testo unico dell’imposta di registro (Tur).