IVA ridotta al 10% per i dispositivi medici oftalmici classificati nella voce 3004

L'Agenzia delle Entrate conferma l'applicazione dell'aliquota agevolata per le cessioni di colliri, spray oculari e lacrime artificiali considerati "medicinali pronti" secondo la nomenclatura combinata

Con la risposta n. 303 del 4 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento è applicabile alle cessioni di tutti i dispositivi medici ad uso oftalmico (quali spray oculari e gocce oculari/lacrime artificiali) che, secondo l'accertamento tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), risultano classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata.

Contenuto riservato. Abbonati adesso e scopri tutti i vantaggi

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *