Cessione crediti DTA: no alla compensazione per il cessionario

Chi acquista crediti d'imposta da DTA chiesti a rimborso può solo monetizzare e non usare in compensazione

Con la risposta n. 300 del 4 dicembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario di crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle Attività per Imposte Anticipate (DTA), chiesti a rimborso dal cedente ai sensi dell'articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225/2010 (convertito dalla L. n. 10/2011), e ceduti ai sensi dell'articolo 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, non può utilizzare tale credito in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

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