Tassazione esclusiva in Italia per i fondi pensione USA ereditati
Liquidazione del fondo pensione volontario USA tassabile esclusivamente in Italia in capo all'erede residente

Con la risposta n. 290 del 12 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'importo percepito in un'unica soluzione da un erede residente in Italia, a titolo di liquidazione di un fondo pensione individuale volontario statunitense (non derivante da attività di lavoro dipendente), è qualificabile come "pensione di ogni genere" ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, e pertanto assoggettato a tassazione separata in Italia in capo all'erede (articolo 7, comma 3, TUIR). Tuttavia, in applicazione della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e USA (Legge n. 20/2009), tale reddito rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 (Altri Redditi), che prevede l'imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, ossia l'Italia. Ne consegue che la ritenuta fiscale operata negli Stati Uniti d'America è ritenuta non conforme alle disposizioni convenzionali.