Niente esenzione IVA per le prestazioni rese dagli Operatori Socio Sanitari
L'esenzione si applica unicamente alle prestazioni rese da professionisti sanitari abilitati (medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi)

Con la risposta n. 163 del 19 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ambito delle cure domiciliari erogate da una Fondazione, l'esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18) del D.P.R. n. 633/1972 si applica unicamente alle prestazioni rese da professionisti sanitari abilitati (medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi).