Via libera alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Kosovo
Lo scorso 29 ottobre è entrata in vigore l’intesa bilaterale per regolare i rapporti fiscali e scongiurare il pericolo di doppia imposizione per cittadini e imprese che operano nei due Paesi

Lo scorso 29 ottobre è entrata in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Kosovo, firmata a Pristina il 22 giugno 2021. La ratifica ed esecuzione dell’accordo sono avvenute con l’approvazione della legge n. 154 del 16 ottobre 2025, che è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale il 28 ottobre. La convenzione contiene anche un Protocollo, con informazioni supplementari sull’attuazione della convenzione.
Gli obiettivi della convenzione sono due: prevenire da una parte fenomeni di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e, dall’altra condotte ascrivibili a elusione ed evasione fiscale.
La convenzione è composta di 30 articoli e un Protocollo ed è conforme al modello di convenzione fiscale Ocse. Si applica alle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti, limitatamente all’imposizione sui redditi. Quindi, per la parte italiana relativamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), all’imposta sul reddito delle società (Ires) e all’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
In seno alla convenzione sono dapprima definiti i concetti di residenza (articolo 4) e di stabile organizzazione (articolo 5), per poi passare alla disciplina delle categorie di reddito oggetto dell’imposizione e i rimedi contro la doppia tassazione.
Di seguito i punti concordati.
I criteri di ripartizione tra Stati per le diverse categorie di reddito
In primo luogo, la convenzione prevede che i redditi immobiliari percepiti da un soggetto residente in uno degli Stati contraenti siano imponibili nello Stato contraente in cui si trovano gli immobili (articolo 6).
Riguardo ai redditi d’impresa, invece, viene specificato che gli utili dell’impresa residente in uno degli Stati contraenti siano generalmente ivi imponibili, a meno che l’impresa non svolga l’attività nell’altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione, per la quale si applicano le regole vigenti nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione (articolo 7).
All’articolo 8 viene inoltre chiarito che gli utili che un’impresa residente in uno degli Stati contraenti ritrae dall’impiego di navi o aeromobili in traffico internazionale siano imponibili solo nello Stato di residenza .
In relazione ai dividendi (articolo 10), agli interessi (articolo 11) ed ai canoni (articolo 12) è prevista una tassazione concorrente sia nello Stato del percipiente sia in quello del soggetto erogante. Tuttavia, è previsto che il prelievo sia attuato nello Stato contraente della fonte nel limite massimo delle aliquote di 5 per cento per dividendi e canoni e 10 per cento per interessi.
In relazione alle plusvalenze (definiti dall’articolo 13 come utili di capitale), è stabilito un criterio di tassazione diversificato, a seconda che si tratti di cessione di immobili, per cui vale la tassazione nello stato in cui il bene è collocato, e alienazione di altri beni (beni mobili, navi, aeromobili, azioni e partecipazioni).
Passando ai redditi da lavoro autonomo, la convenzione stabilisce che il reddito del professionista sia imponibile nello Stato di residenza, salve le ipotesi in cui il professionista disponga di una base fissa localizzata nell’altro Stato contraente o vi soggiorni per più di 183 giorni nell’anno In questi casi il criterio da seguire è quello di tassare il reddito nell’altro Stato contraente (articolo 14).
Per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente, la convenzione prevede che sia imponibile nello Stato di residenza del lavoratore, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente, nel qual caso le remunerazioni percepite sono imponibili in quest’ultimo Stato.
Tuttavia, le remunerazioni a un residente di uno Stato contraente per un’ attività di lavoro dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nello Stato di residenza se il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per meno di 183 giorni nell’anno, la retribuzione è corrisposta da un datore di lavoro che non è residente nell’altro Stato contraente e l’’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato contraente (articolo 15).
Proseguendo nella disamina, L’articolo 16 prevede che i compensi percepiti da una persona fisica residente in uno degli Stati contraenti in qualità di membro del consiglio di amministrazione od organo analogo di una società residente nell’altro Stato contraente siano imponibili in quest’ultimo Paese (articolo 16).
Per artisti e sportivi non vale il criterio della residenza, bensì quello del luogo di svolgimento dell’attività teatrale, musicale, cinematografica, sportiva e via discorrendo. I redditi sono quindi imponibili nello Stato contraente in cui le prestazioni personali sono svolte (articolo 17).
I redditi da pensione sono imponibili nel Paese di residenza del percettore (articolo 18).
Gli articoli 19 e 20 prevedono, poi, regole ad hoc per i compensi percepiti per lo svolgimento di funzioni pubbliche e per le somme ricevute da studenti ed apprendisti a sostegno dell’istruzione e della formazione.
In particolare, il reddito da svolgimento di funzioni pubbliche percepito da una persona fisica è imponibile nello Stato in cui la prestazione è stata realizzata, ad eccezione dell’ipotesi in cui il reddito sia imponibile nello Stato contraente di residenza quando il percettore possiede la nazionalità dello Stato di residenza e la scelta di risiedervi non derivi dall’esclusiva intenzione di svolgervi la prestazione (articolo 19).
Per studenti e apprendisti con residenza in Italia o in Kosovo la somma ricevuta a titolo di investimento nelle attività di studio, ricerca e formazione è esente da tassazione nello Stato della fonte a condizione il periodo di permanenza in tale Stato sia contenuto in sei anni dal giorno di arrivo. A chiusura delle categorie di reddito, l’articolo 20 disciplina i redditi di natura diversa del soggetto residente in uno degli Stati contraenti, per cui vale la regola generale della tassazione nello Stato di residenza, ad eccezione dei redditi percepiti per il tramite di una base fissa o di una stabile organizzazione, per i quali la tassazione opera secondo i criteri dello Stato contraente della fonte (articolo 21).
Il metodo per eliminare la doppia imposizione
L’articolo 22 definisce il metodo per eliminare il rischio di doppia imposizione. Per quanto riguarda l’Italia, nel calcolo del reddito complessivo sono inclusi gli elementi di reddito percepiti dal Kosovo e imponibili in Kosovo, ed è ammesso in detrazione un credito pari all’imposta corrisposta nel Paese balcanico, ma nei limiti delle imposte proporzionalmente e virtualmente dovute in Italia su quei redditi.
I rapporti tra gli Stati contraenti per attuare la convenzione
L’articolo 23 espone il principio di non discriminazione, in base al quale i soggetti persone fisiche o giuridiche non possono subire nell’altro Stato contraente obblighi ed imposizioni più onerose rispetto a quelle che subiscono i nazionali (cittadini) di detto Paese.
L’articolo 24 disciplina la procedura di composizione amichevole: nell’ipotesi di un’imposizione percepita difforme da quanto stabilito dalla convenzione, una persona può adire l’autorità competente dello Stato contraente di cui ha nazionalità, indipendentemente dagli altri strumenti di tutela riconosciuti nello Stato contraente di residenza ed entro i tre anni successivi decorrenti dal giorno di notifica della prima misura che comporta un’imposizione percepita difforme da quanto stabilito in seno alla convenzione.
Infine, gli ultimi articoli prima delle disposizioni finali fissano i principi di segretezza nello scambio di informazioni, di reciproca assistenza nelle fasi di riscossione e di tutela degli agenti diplomatici e dei funzionari consolari.