Società di comodo: quando sono disapplicabili le regole

La Cassazione fa il punto sulle situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente, idonee a dimostrare l’impossibilità di conseguire il reddito presunto in base alle reali condizioni del mercato

In tema di società di comodo non sussistono le oggettive situazioni di carattere straordinario quando vi è totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o di completa “inettitudine produttiva”, poiché grava sull’imprenditore, anche collettivo, l’obbligo di predisporre i mezzi di produzione nella prospettiva del raggiungimento del lucro obiettivo e della continuità aziendale. Il principio è oggetto di conferma da parte della Corte di cassazione (ordinanza n. 26115 del 25 settembre 2025).

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