Plusvalenza da cessione azienda nella composizione negoziata: esclusa la detassazione del concordato preventivo
Agenzia delle Entrate rigetta l'applicazione analogica dell'art. 86, comma 5, TUIR, ribadendo l'applicabilità delle regole ordinarie di reddito d'impresa per le cessioni in composizione negoziata della crisi

Con la risposta n. 178 del 7 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'irrilevanza fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni ai creditori, prevista dall'articolo 86, comma 5, del TUIR per il concordato preventivo, non trova applicazione nell'ambito della più recente procedura di composizione negoziata della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII). Di conseguenza, l'eventuale plusvalenza (o minusvalenza) realizzata a seguito della cessione di un compendio aziendale in tale contesto è soggetta alle regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa.