Costituzione di servitù coattiva: l’indennità è “reddito diverso”
L'indennità per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se coattiva e non volontaria, rientra nei "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. h), del TUIR novellato

Con la risposta n. 289 del 7 novembre 2025 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indennità percepita a seguito della costituzione di un diritto di servitù coattiva (derivante da procedura di espropriazione per pubblica utilità) costituisce reddito diverso ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), così come modificato dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023).