IVA dovuta sulla integrazione del corrispettivo di appalto per ritardi
Le somme risarcitorie stabilite dal giudice per maggiori oneri in un appalto concluso sono base imponibile IVA se integrano il compenso per la prestazione finale

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 215 del 19 agosto 2025, ha fornito un chiarimento sulla natura fiscale delle somme liquidate dal giudice a titolo di "maggiori oneri diretti e indiretti" per ritardi subiti nell'esecuzione di un contratto di appalto. La conclusione è che, anche se denominate "risarcimento danni" o "indennizzo" da una sentenza, le somme che di fatto integrano il corrispettivo pattuito per l'opera interamente eseguita (nel caso di specie, la costruzione di un edificio), devono essere assoggettate ad IVA.