SICAV: quote assimilate ai titoli in serie o di massa
Chiarita la corretta valutazione ai fini IRES per le svalutazioni delle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 222 del 20 agosto 2025, ha stabilito che le quote di partecipazione in Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV), quando iscritte nell'attivo circolante, devono essere equiparate ai titoli in serie o di massa. Questa equiparazione è fondamentale perché determina l'applicabilità delle disposizioni di valutazione fiscale previste dagli articoli 94, comma 4, e 92, comma 5, del TUIR. Di conseguenza, la svalutazione stanziata a conto economico su tali strumenti è deducibile secondo i criteri del valore minimo (costo o valore normale) applicabili a questa categoria di titoli.