Global minimum tax, linee guida per la Comunicazione rilevante
Pubblicata sul sito del Dipartimento Finanze una direttiva interpretativa che fornisce le indicazioni operative per l’utilizzo del modello di reporting

Il dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha pubblicato il 30 ottobre 2025 le Linee guida che forniscono chiarimenti per la compilazione della Comunicazione rilevante, in materia di imposizione minima globale (Dlgs n. 209/2023).
Con il decreto ministeriale del 16 ottobre scorso l’Italia ha recepito il modello standard europeo per la Comunicazione Rilevante, fondamentale strumento di reporting, in materia di imposizione minima globale, conformemente alla direttiva Ue 2025/872 del Consiglio, nota come “Dac 9”.
L’adozione di un unico standard, basato sullo schema di dati individuato dal Quadro inclusivo sul Beps dell’Ocse/G20, risponde all’esigenza primaria di garantire un set comune di informazioni e un approccio coerente e uniforme tra i Paesi che soggetti alle regole dell’imposizione minima globale (GloBE).
La direttiva interpretativa del 30 ottobre descrive brevemente le tre sezioni di cui si compone il modello tipo di Comunicazione Rilevante e fornisce chiarimenti operativi sulle informazioni e sui dati da inserire nelle rispettive tabelle del modello.
Prima sezione: informazioni sul Gruppo multinazionale o nazionale di imprese
La prima sezione fornisce un quadro completo della struttura e delle informazioni contabili con riferimento al gruppo soggetto alle regole Globe.
Vengono richiesti i dati anagrafici e identificativi del soggetto che presenta la Comunicazione Rrlevante (Impresa Dichiarante). La sezione accoglie inoltre l’identificazione della Controllante Capogruppo, il periodo d’imposta di riferimento e il principio contabile utilizzato per la redazione del bilancio consolidato (ad esempio, Ifrs, Us Gaap, etc.).
È presente una “Scheda di Sintesi” che contiene informazioni di alto livello sull’applicazione delle regole per ciascun Paese. La sintesi riporta l’intervallo dell’Aliquota di Imposizione effettiva (Etr) calcolata e indica gli importi dovuti a titolo di imposizione integrativa o imposta minima nazionale/equivalente, suddivisi per fasce di importo.
Seconda sezione: regimi semplificati ed esclusioni giurisdizionali
La seconda sezione fornisce evidenza delle situazioni in cui il gruppo non deve versare o calcolare la top-up tax grazie a regimi speciali o semplificati, temporanei o permanenti.
In tale sezione va indicato, ad esempio, il ricorso a Regimi transitori semplificati (Safe Harbour) che consentono, a determinate condizioni, di evitare il calcolo dettagliato dell’Etr e dell’imposizione integrativa per i Paesi ritenuti a basso rischio; sempre in questa sezione vanno indicate le giurisdizioni escluse dal calcolo dell’imposizione integrativa in quanto ricomprendono gruppi con ricavi e utili netti rilevanti inferiori a specifiche soglie.
Tale sezione va trasmessa dall’Impresa Dichiarante all’amministrazione fiscale del Paese della controllante capogruppo, oppure all’amministrazione del Paese che esercita diritti impositivi sul Paese per cui si applicano le eccezioni.
In particolare, se in un Paese è applicata una imposta minima nazionale equivalente (Qdmtt), la sezione va inviata all’amministrazione fiscale di quel Paese.
Terza sezione: calcoli
La terza sezione è la più tecnica e documenta i calcoli che consentono di determinare, per ciascuna giurisdizione o sottogruppo, nei quali non operano le eccezioni già indicate nella Sezione 2, l’Aliquota di Imposizione Effettiva (ETr – Effective tax rate) del gruppo e l’ “imposizione integrativa” (top-up tax) nel caso in cui l’Etr sia inferiore alla soglia minima del 15%.
Le linee guida indicano che la sezione contiene, tra gli altri: i dati numerici (reddito rilevante, imposte rilevanti, ecc.) necessari per calcolare l’Etr in ciascuna giurisdizione, il calcolo dell’imposta minima nazionale/equivalente per la giurisdizione, quando applicabile.
La Sezione 3 comprende per ciascuna giurisdizione/sottogruppo: reddito rilevante, le imposte pagate o dovute, calcolo dell’aliquota effettiva (Etr), calcolo della top-up tax, eventuali rettifiche.
Viene anche richiesta la metodologia seguita per eventuali rettifiche (ad esempio: eliminazione ricavi intra-gruppo, perdite fiscali riportate, tax credits) e la segnalazione delle differenze normative rispetto agli standard Ocse.