Credito d’imposta anche per l’indebito pensionistico restituito dalla banca
Il credito d'imposta del 30% matura con l'effettiva restituzione, anche se la somma proviene da un terzo che la detiene sul conto del de cuius

Con la risposta a interpello n. 7 del 17 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate si occupa di un caso di indebita corresponsione di emolumenti pensionistici e delle conseguenti implicazioni fiscali legate alla restituzione delle somme percepite. Il tema si inserisce nel quadro normativo delineato dall’articolo 150, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il credito d’imposta per i sostituti d’imposta in relazione a somme indebitamente versate. Tale normativa mira a garantire una maggiore trasparenza e una corretta gestione dei rapporti fiscali tra sostituti d’imposta, erario e soggetti coinvolti in episodi di ripetizione di indebito.