Fondi immobiliari: la qualifica di investitore istituzionale e il regime fiscale applicabile
L'esclusività del fine istituzionale, ancorché perseguito mediante il mero godimento del patrimonio immobiliare, è sufficiente a qualificare l'ente come "investitore istituzionale" ai fini del regime fiscale dei fondi chiusi

Con la risposta n. 18 del 31 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che un Ente qualificabile come “non commerciale” ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, rientra tra gli "investitori istituzionali" elencati all'articolo 32, comma 3, lettera g), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Tale qualificazione deriva dal fatto che il suddetto Ente persegue in maniera esclusiva le finalità indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, tra le quali rientrano i settori di "religione e sviluppo spirituale".