Sequestro giudiziario: legittima la riserva sulla trascrizione

È la conseguenza della particolare natura dell’istituto cautelare, quale provvedimento finalizzato a perdere efficacia in assenza di avvio dalla causa di merito

Con decreto del 22 settembre 2025, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto la legittimità della riserva apposta dal Conservatore alla richiesta di trascrizione del sequestro giudiziario, disposto “inaudita altera parte”, dall’autorità giudiziaria in relazione ad alcuni beni immobili situati a Capaci (Pa), siccome non rientrante tra gli atti trascrivibili (ex articoli 2643 e 2645, codice civile). Questo anche in considerazione della natura dell’istituto cautelare, finalizzato esclusivamente a una fruttuosa esecuzione diretta di una eventuale sentenza di merito di condanna alla consegna o rilascio di un bene determinato, infungibile e suscettibile di detenzione.

Contenuto riservato. Abbonati adesso e scopri tutti i vantaggi

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *