Cpb, chiarimento su esonero visto di conformità crediti IVA
L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito dei contribuenti: nei casi previsti, l’esonero si applica a partire dal biennio successivo all’anno di adesione al concordato preventivo biennale

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva infrannuali, entro il limite di 70mila euro annui, si applica ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione al concordato preventivo biennale (Cpb). Ad esempio, se il contribuente ha aderito nel 2024 al Cpb 2024-2025, potrà usufruire dell’esonero per il biennio 2025-2026. Questa la precisazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 15 ottobre 2025 in una faq dedicata al concordato preventivo biennale.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 13/2024 (decreto Cpb) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’Iva, previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017. Inoltre, nella risposta viene ribadito che la stessa decorrenza dal biennio successivo all’adesione vale per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva infrannuali, per un importo non superiore a 70.000 euro annui.