Superbonus e blocco delle opzioni: la spesa per il computo metrico non salva sconto e cessione

La fattura deve riguardare l'esecuzione materiale dei lavori edili. Servizi tecnici propedeutici esclusi dal beneficio del D.L. 39/2024

L'introduzione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67), ha rappresentato un'ulteriore stretta all'applicazione della deroga al blocco delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, originariamente stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11. Il comma 5 del D.L. n. 39/2024 ha, in sostanza, limitato la possibilità di continuare a beneficiare delle opzioni (sconto/cessione) anche per gli interventi che formalmente rientravano nelle deroghe del D.L. n. 11/2023 (ad esempio, CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023), qualora, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (ossia il 30 marzo 2024) , "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati". Sul punto si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 104 del 15 aprile 2025.

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