Il magazzino delle merci in transito non è un immobile di pubblica utilità

L’area di stoccaggio in un interporto non può essere classata come immobile a destinazione particolare, in quanto destinata ad autonoma attività imprenditoriale

In tema di classamento catastale, l’inquadramento di un immobile nella categoria E/1, quale sottoclasse degli “immobili a destinazione particolare”, presuppone non solo che lo stesso sia privo di autonomia funzionale e reddituale, ma anche che sia strettamente strumentale al servizio pubblico. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21790/2025 ribadendo il principio di diritto consolidato secondo cui in una struttura (nella specie, un interporto) destinata a soddisfare esigenze di pubblico interesse, le aree in cui viene svolta un’attività secondo parametri economico – imprenditoriali e che quindi presentano autonomia reddituale e funzionale, come quelle utilizzate come magazzino o per lo stoccaggio delle merci in transito, devono essere ricondotte ad una categoria catastale diversa da quella dell’immobile che le ricomprende.

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