Formazione agricoltori: codice tributo per andare in cassa
Consente ai giovani che hanno preso parte ai corsi sulla gestione dell’azienda agricola di compensare con F24 il credito d’imposta riconosciuto per le spese che hanno sostenuto

Dopo la normativa che ha introdotto il bonus per favorire la partecipazione a corsi formativi sull’impresa agricola (articolo 6 legge n. 36/2024) e i provvedimenti che hanno approvato il modello di comunicazione (provvedimento del 24 luglio) e la percentuale spettante (provvedimento del 3 ottobre), l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 54 del 7 ottobre 2025, approva il codice tributo “7040”per la compensazione del credito d’imposta.
L’agevolazione, riconosciuta fino a 2500 euro, riguarda gli imprenditori agricoli di età compresa fra i 18 e i 41 anni, che hanno avviato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2021. Il credito deve essere fruito esclusivamente in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. L’ammontare del bonus spettante è visibile nel cassetto fiscale di ciascun partecipante.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del bonus con il modello F24, da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia, la risoluzione di oggi istituisce il codice tributo “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.
In sede di compilazione dell’F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non superi il tetto fruibile.
Si ricorda che la percentuale del credito spettante, secondo le indicazioni del provvedimento del 3 ottobre 2025, è del 100 per cento.