Trattamento integrativo dipendenti: codici tributo per riversare il credito

Consentono ai sostituti d'imposta di versare tramite F24 e F24Ep il credito connesso all’agevolazione corrisposta ai lavoratori indebitamente utilizzato e oggetto di recupero

La risoluzione n. 51/E del 6 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate interviene a disciplinare le modalità di versamento delle somme dovute dai sostituti d’imposta a seguito del recupero di crediti maturati per l’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. Tale trattamento, riconosciuto ai lavoratori dipendenti e assimilati, è anticipato in via automatica dai sostituti d’imposta, i quali recuperano il relativo ammontare attraverso la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito erano già stati istituiti con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020.

Il recupero e la procedura di controllo

La risoluzione in oggetto si concentra sulla fase patologica del rapporto: il recupero del credito maturato per l’erogazione del trattamento integrativo che sia stato indebitamente utilizzato in compensazione, in tutto o in parte.

Il recupero di tali crediti indebitamente utilizzati avviene mediante l’emissione dell’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si tratta, nello specifico, delle somme derivanti da un controllo sostanziale.

I nuovi codici tributo per il modello F24

Al fine di consentire il versamento delle somme tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate istituisce i seguenti codici tributo:

  • “7909”: denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”.
  • “7910”: denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale”.

Modalità di compilazione del modello F24

I codici tributo “7909” e “7910” vanno esposti nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”:

  • i campi “codice ufficio” e “codice atto” devono essere valorizzati con le informazioni riportate nel provvedimento notificato
  • il campo “anno di riferimento” deve indicare, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione
  • il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non deve essere valorizzato.

I nuovi codici tributo per il modello F24 EP

Per il versamento tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP), sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “700E”: destinato al recupero del credito, dei relativi interessi e alle somme dovute a seguito di controllo sostanziale
  • “701E”: destinato al versamento della sanzione a seguito di controllo sostanziale.

Modalità di compilazione del modello F24 EP

I codici “700E” e “701E” vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F), sempre nella colonna “importi a debito versati”:

  • i campi “codice ufficio” e “codice atto” devono riportare le informazioni notificate
  • il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno (AAAA) in cui è stata effettuata l’indebita compensazione
  • il campo “riferimento A” non deve essere valorizzato.

Un’importante limitazione all’utilizzo

L’Agenzia ricorda, infine, che ai sensi del citato articolo 38-bis del D.P.R. n. 600/1973, il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso e, aspetto cruciale, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Tale disposizione garantisce che il recupero dell’indebito, essendo frutto di un controllo sostanziale, sia onorato tramite versamento diretto.

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