Frodi carosello: il responsabile è chi agisce “come il gestore”

Ai fini della ripresa a tassazione non rileva la qualifica di amministratore di diritto o di fatto ma la direzione effettiva delle risorse societarie

In tema di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, per la traslazione dell’imponibile dalla società al soggetto che l’ha gestita uti dominus, idonea ad assicurare la ripresa a tassazione nei confronti di quest’ultimo delle imposte dovute, non è decisivo “classificare” la funzione del soggetto operante “dietro” la medesima società, e cioè comprendere se ci si trovi o meno al cospetto di un amministratore formale o un amministratore di fatto, perché quello che deve emergere è che il soggetto terzo si comporti uti dominus, ossia come colui che ne gestisce e dirige le risorse -autonomamente dalla società e anche, se del caso, indipendentemente dagli interessi di questa -, ideando e ponendo in essere le condotte (illecite) dalle quali e per le quali possa insorgere un credito erariale.

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