L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 230 del 3 settembre 2025, ha fornito un importante chiarimento in merito ai termini per l'adempimento dell'obbligo di residenza legato all'agevolazione "prima casa". La risposta, che si configura come un precedente significativo, estende il termine ordinario di 18 mesi per stabilire la residenza, portandolo a 30 mesi e facendo decorrere il periodo da una data "post-pandemia". Questa interpretazione risulta di particolare interesse per i contribuenti che, come l'istante dell'interpello, hanno acquistato un immobile con i benefici "prima casa" e lo hanno successivamente ristrutturato con il Superbonus. Il quesito del contribuente e la ragione della proroga Il caso esaminato riguarda un contribuente che ha acquistato un immobile il 26 novembre 2021 richiedendo le agevolazioni per la "prima casa". L'immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione agevolati con il Superbonus, con la comunicazione di inizio lavori (CILA) presentata al Comune e la fine dei lavori comunicata il 29 dicembre 2023. Il contribuente, consapevole che il comma 10-ter dell'articolo 119 del Decreto Legge 34/2020 (il cosiddetto "Decreto Rilancio") fissa in 30 mesi il termine per stabilire la residenza per gli immobili interessati da interventi Superbonus, ha chiesto se a tale termine potesse applicarsi la sospensione dei termini introdotta dall'articolo 24 del D.L. n. 23/2020 (e successive proroghe). La sospensione, originariamente disposta per l'emergenza sanitaria, ha prorogato più volte i termini per il trasferimento della residenza, posticipando la scadenza finale al 30 ottobre 2023. A fronte di ciò, l'istante sosteneva che il suo termine di 30 mesi dovesse decorrere non dalla data dell'acquisto (26 novembre 2021), ma dal termine della sospensione, ovvero dal 30 ottobre 2023. L'analisi dell'Agenzia e il principio di sospensione L'Agenzia delle Entrate, nella sua analisi, ha richiamato la normativa di riferimento per le agevolazioni "prima casa", in particolare l'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 e la Nota II-bis, che prevede l'obbligo di stabilire la residenza entro 18 mesi dall'acquisto. Successivamente, ha ripercorso la complessa evoluzione normativa che ha portato alla sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi di residenza a causa della pandemia. Ha ricordato che la sospensione, avviata con l'articolo 24 del D.L. 23/202, è stata prorogata più volte, arrivando a un periodo complessivo di stop dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023. Questa sospensione si è applicata a vari termini, tra cui quello di 18 mesi per la residenza e altri legati al riacquisto della "prima casa". Entrando nel merito del caso, l'Amministrazione finanziaria ha riconosciuto che il comma 10-ter dell'articolo 119 del D.L. 34/2020 ha introdotto un termine speciale di 30 mesi per gli acquisti di immobili sottoposti a interventi agevolati con il Superbonus. La conclusione: un vantaggio per il contribuente Alla luce del quadro normativo, l'Agenzia ha ritenuto che la sospensione dei termini, prevista dall'articolo 24 del D.L. n. 23/2020 (e successive modifiche), sia applicabile anche al termine esteso di 30 mesi. Pertanto, nel caso specifico, il contribuente ha tempo 30 mesi a partire dal 31 ottobre 2023 per stabilire la propria residenza nel comune in cui si trova l'immobile. Questa interpretazione consente di non decadere dai benefici fiscali legati alla "prima casa" e rappresenta una soluzione favorevole per chi si è trovato a gestire il complesso iter dei lavori di ristrutturazione in un periodo segnato da incertezze e ritardi.