L’accertamento con adesione non estingue la solidarietà dei coobbligati: il debito va saldato
La Cassazione ribadisce che la responsabilità permane finché l'imposta non è interamente versata

Con l’ordinanza n. 19989 del 17 luglio 2025, la Corte di cassazione ha riaffermato un principio cardine del diritto tributario: la responsabilità solidale tra coobbligati per l'imposta di registro permane anche in caso di accertamento con adesione stipulato da uno solo dei debitori, a meno che il debito con l'Erario non venga interamente saldato. Questa pronuncia offre un chiarimento fondamentale sui limiti e gli effetti di tale istituto deflativo del contenzioso.